Donazione e lavoro: diritti dei lavoratori

 

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I lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione della stessa.
Per usufruire di questo diritto va raggiunto il quantitativo minimo della donazione (250 ml).

Il lavoratore ha l’obbligo di dare preavviso al datore di lavoro con le modalità eventualmente previste dai singoli CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro).

Il prelievo deve essere effettuato presso un centro di raccolta fisso regolarmente autorizzato dal Ministero della salute.
Per ottenere il permesso il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue, indicante: i dati anagrafici del donatore e il relativo documento di identificazione, quantità del prelievo, giorno e ora del prelievo e il centro che l’ha effettuato.

In caso di impossibilità ad effettuare la donazione di sangue (temporanea inidoneità riscontrata prima di effettuare la donazione), il donatore ha diritto ad un certificato che autorizza l’assenza dal lavoro solo per le ore in cui il donatore si è assentato (ad esempio certificato valido fino alle h 11:00 del giorno stesso).
I lavoratori dipendenti interessati dalle tipologie contrattuali, riferite al D.L. 10 settembre 2003 n° 276, hanno diritto ad astenersi per l’intera giornata lavorativa anche se ritenuti non idonei alla donazione dal medico del servizio.
Non è prevista alcuna copertura per le visite preliminari necessarie all’accertamento dell’idoneità alla donazione.